Art.  3.

      1. La Commissione:

          a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte

 

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dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

          b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione;

          c) promuove attività di indagine e di monitoraggio periodico sulla partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché al mondo del lavoro, pubblico e privato;

          d) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo;

          e) esprime parere, non vincolante, sulle nomine negli organismi nazionali di parità.

      2. Il Ministro per le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.